La misura Imprese dell’economia sociale promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
A CHI SI RIVOLGE
Il bando imprese dell’economia sociale si rivolge alle imprese sociali, alle società cooperative sociali e i loro consorzi, società cooperative aventi qualifica di ONLUS, alle imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali.
Alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
- essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto;
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.
PROGRAMMI IN FORMA CONGIUNTA
Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti.
In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione.
L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
- l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.
OBIETTIVI
La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale.
I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.
I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi di seguito esposti:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione. Il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali. Il perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alla misura economia sociale le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate:
- suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile);
- fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese sono ammissibili in misura non superiore al 50% dell’investimento.
L’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.
Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice. La banca deve fare parte dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%.
Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Per i programmi di investimento produttivi, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:
- 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE ;
- 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
- 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.
Scrivi a info@creditcast.it o prenota la tua video call dal sito www.creditcast.it e ricorda che ” Chi prima (e meglio) presenta le domande più alte ha le possibilità di ottenere contributi.