DIGITAL TRASFORMATION

Digital Transformation è l’incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Istituito dal Decreto Crescita, è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione per la trasformazione digitale e tecnologica di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio
c) hanno conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;
d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

SOGGETTI BENEFICIARI IN FORMA DI GRUPPO

Le PMI in possesso dei requisiti descritti possono presentare progetti in forma congiunta come rete o altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato, con numero massimo di imprese non superiore a 10 (dieci).

Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi descritti, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l’importo di 100.000,00 euro nell’ultimo bilancio depositato di ricavi, mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato.

Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto.

Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila.

Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH (digital innovation hub) o un EDI (ecosistema digitale per l’innovazione) di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi
quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) non risultino avere la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del Registro delle imprese;
b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;
c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;

Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento de minimis, operino nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

SPESE AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

CONTENUTO DEI PROGETTI

I progetti devono prevedere la realizzazione di:

a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione;
b) investimenti

Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai punti precedenti, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell’ambito del progetto di investimento;
b) l’indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
c) la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente bando, anche con riferimento all’implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui ai punti a) e b);
d) l’individuazione di parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

AMMISSIBILITÁ DEI PROGETTI

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall’applicazione del medesimo Programma;
b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
d) essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi;
e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

L’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

a) 10% sotto forma di contributo;
b) 40% come finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

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BANDO NUOVA IMPRESA 2024

La Giunta regionale, con delibera n. 2105 del 25 marzo 2024, ha approvato i criteri del bando Nuova impresa 2024 .
L’obbiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere, in continuità con le precedenti edizioni, l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

I BENEFICIARI

Possono accedere al Bando nuova impresa 2024 due target:

le Micro imprese e le PMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) che hanno aperto una nuova impresa (sede legale e operativa) in Lombardia a decorrere dal 1° giugno 2023 iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° giugno 2023 e con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese.  Non si considera nuova impresa l’attivazione di una nuova sede operativa sul territorio Lombardo da parte di imprese già esistenti;

lavoratori autonomi con partita iva individuale non iscritti al Registro delle Imprese che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e s.m.i. secondo le modalità ivi previste, che hanno la partita IVA attribuita dall’Agenzia delle Entrate attiva a decorrere dal 1° giugno 2023 e che hanno il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate e come definito all’articolo 58 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

Sono escluse le Micro imprese e PMI e i lavoratori autonomi che abbiano codice Ateco primario o prevalente, risultante dalla visura camerale ovvero dall’Anagrafe Tributaria, ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007 e altresì quelli che svolgono attività primaria o prevalente di cui ai seguenti codici ATECO:

− 47.78.94 commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop);
− 92.00 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
− 92.00.02 gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
− 92.00.09 altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
− 96.04.1 servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).

Indipendentemente dal codice ATECO sono ammissibili le nuove imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.

I beneficiari del Bando nuova impresa 2024 inoltre devono:
− avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
− avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell’erogazione del contributo (applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali);
− nel caso delle Micro imprese e PMI, essere in regola con il pagamento del diritto camerale. I dati relativa alla data di apertura della partita IVA saranno verificati nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. I dati di iscrizione e inizio attività saranno verificati nel Registro delle Imprese.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili come spese al Bando nuova impresa 2024 esclusivamente le spese per l’avvio della nuova impresa, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA, sostenute e quietanzate dopo la data di apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate (dal 1° giugno 2023 per i lavoratori autonomi con partita IVA e entro il termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle imprese) e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (stabilito dal bando entro il limite del 30 aprile 2025) e in ogni caso per spese sostenute e quietanzate entro il 31 dicembre 2024.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto capitale:

a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all’attività svolta (non sono ammessi gli autoveicoli);
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura massima del 60% della spesa totale di progetto;
c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e cellulari);
d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di qualità.

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa in conto corrente:

a) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente);
b) onorari per prestazioni e consulenze relative all’avvio d’impresa, nei seguenti ambiti:

  1. marketing e comunicazione;
  2. logistica;
  3. produzione;
  4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;
  5. contrattualistica;
  6. contabilità e fiscalità;

c) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale;
d) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova impresa;
e) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del dominio, progettazione piano di lancio dell’attività) e strumenti di comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese per materiali pubblicitari, etc).

L’AGEVOLAZIONE

La dotazione finanziaria iniziale destinata allo sportello bando nuova impresa 2024 ammonta a € 3.706.765,45 a valere su risorse di Regione Lombardia.

L’agevolazione è concessa a fronte di un budget di spesa composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente. I progetti dovranno prevedere un investimento minimo di € 3.000,00.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 10.000,00. Possono essere presentate anche domande di contributo che prevedano esclusivamente spese in conto capitale.

Ogni impresa o professionista (come identificati dal codice fiscale) può presentare una sola domanda di agevolazione.

In attuazione della l.r. 8/2013 saranno escluse dal contributo le nuove imprese che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

 

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TRANSIZIONE 5.0: INVESTIMENTI GREEN

Possono usufruire del credito d’imposta transizione 5.0 i titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni o settore di appartenenza, oltre agli esercenti arti e professioni.

Sono ammesse all’agevolazione le imprese con sede legale nel territorio nazionale e le organizzazioni nel territorio di soggetti non residenti, purché l’investimento agevolato ricada su una sede operativa su territorio nazionale.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai del d.lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla transizione 5.0 tutti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio di impresa, annessi alla legge 11 dicembre 2016, n.232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3%;
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici di cui sopra sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 12 concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo;
  • le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui alla lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT.

L’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione transizione 5.0 consiste in un credito d’imposta di aliquota differente, in base all’incidenza di risparmio energetico e al valore dell’investimento come segue:

  • investimenti fino a 2.500.000,00 prevedono crediti d’imposta pari al 35% – 40% – 45% in base al risparmio energetico dell’unità produttiva dal 3% al 10% e di processo dal 5% al 15%;
  • investimenti da 2.5 milioni a 10 milioni i crediti d’imposta sono pari al 15% – 20% – 25% in base al risparmio energetico dell’unità produttiva dal 3% al 10% e di processo dal 5% al 15%;
  • investimenti da 10 milioni a 50 milioni i crediti d’imposta arrivano al 5% – 10% – 15% in base al risparmio energetico dell’unità produttiva dal 3% al 10% e di processo dal 5% al 15%

La riduzione dei consumi di cui sopra, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti in un successivo decreto MIMIT.

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IMPRESE DELL’ECONOMIA SOCIALE

La misura Imprese dell’economia sociale promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
 

A CHI SI RIVOLGE

Il bando imprese dell’economia sociale si rivolge alle imprese sociali, alle società cooperative sociali e i loro consorzi, società cooperative aventi qualifica di ONLUS, alle imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali.

Alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente
  • essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

 

PROGRAMMI IN FORMA CONGIUNTA

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti.

In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione.

L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:

  • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
  • l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

 

OBIETTIVI

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale.

I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro.

I programmi devono determinare positive ricadute sul territorio, avendo riguardo ad almeno uno o più degli obiettivi di seguito esposti:

  • incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
  • inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
  • raggiungimento di specifici obiettivi volti alla valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, alla rigenerazione urbana e al turismo sostenibile nonché alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, anche attraverso la decarbonizzazione. Il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, la riduzione della produzione dei rifiuti, l’eco design, la riduzione dell’uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
  • raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali. Il perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale, di rilevante interesse pubblico, all’interno di una comunità o di un territorio.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alla misura economia sociale le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile);
  • fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
  • infrastrutture specifiche aziendali;
  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese sono ammissibili in misura non superiore al 50% dell’investimento.

 

L’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice. La banca deve fare parte dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti del 12 ottobre 2022.

Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%.

Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato. 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 

Per i programmi di investimento produttivi, riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca, è concesso un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE ;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.

 

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BANDO ISI INAIL

Il Bando Isi Inail mette a disposizione delle imprese contributi a fondo perduto che per l’anno 2023 ammontano a circa 500 milioni di euro.
L’obiettivo del bando è di aiutare le aziende e le PMI a migliorare le proprie attrezzature nonché la vita e la sicurezza dei loro lavoratori.
Questi finanziamenti vengono ripartiti tra le regioni e i contributi sono assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che sono state inviate il giorno del Click Day.

Il Click Day è il sistema scelto dall’Inail per creare la graduatoria finale del Bando e decidere chi potrà accedere al contributo e chi invece resterà escluso. È una competizione telematica che permette ai più veloci di aggiudicarsi i fondi messi a disposizione.

A CHI È RIVOLTO

Il bando Isi Inail è rivolto alle imprese, incluse quelle individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 1.1, tipologia di intervento d), agli enti del terzo settore.

Nello specifico:

– Imprese che vogliono realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori
– Microimprese e le PMI, operanti nel settore della produzione agricola primaria, che vogliono acquistare strumenti e attrezzature innovativi per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

I PROGETTI FINANZIABILI

Per il Bando isi Inail sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

La riduzione dei rischi tecnopatici – Asse di finanziamento 1 
L’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1
La riduzione dei rischi infortunistici – Asse di finanziamento 2
Bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

Per il Bando Isi Inail del 2023 sono state sostituite le tipologie di intervento meno richieste, cioè Asse 1.1 e il 2.

I FONDI A DISPOSIZIONE

I fondi complessivi stanziati per il Bando Inail di quest’anno ammontano a circa 500 milioni di euro e sono suddivisi per regione/provincia autonoma e per asse di finanziamento:

1 Asse (Isi Generalista)
2 Asse (Isi Rischi Infortunistici)
3 Asse (Isi Amianto)
4 Asse (Isi Micro e Piccole Imprese)
5 Asse (Isi Agricoltura)

Per il Bando 2023, l’importo massimo sale a 130.000 euro per tutti i tipi di intervento, mentre i fondi dell’Asse 3 e Asse 5 sono stati aumentati.

La percentuale massima di spese coperte dal finanziamento è per tutti al 65% tranne per l’Asse 5.2 che è all’80%. Sempre l’Asse 5 vede un incremento dei fondi cioè:

Asse 5.1 i fondi salgono fino al 65% (precedentemente al 40%)
Asse 5.2 fondi fino al 80% (precedentemente al 50%)

ASSEGNAZIONE DEI FONDI

I fondi del Bando Isi Inail vengono assegnati, come detto precedentemente, tramite click day, cioè verranno prese in considerazione solo le domande arrivate per prime in ordine cronologico, nella data indicata per l’invio della domanda.

Per il Bando Inail di quest’anno c’è però un’importante novità: Le domande di finanziamento registrate per un determinato Asse o Regione in cui le risorse economiche complessivamente stanziate risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste di finanziamento in elenco sono direttamente ammesse alla fase di upload della documentazione a completamento della domanda e non verranno quindi selezionate tramite la modalità del click day.
Tali domande verranno riportate negli elenchi regionali/provinciali. 

SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDA

Le date ufficiali per partecipare al Bando Inail sono state rese disponibili.

È prevista per il 15 Aprile 2024 l’apertura del bando per la compilazione delle domande di partecipazione in vista del click day, fissato per il 16 Maggio 2024.
Il 30 maggio 2024 ore 18.00 avverrà la chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. Il 16 maggio saranno invece pubblicate le regole tecniche mentre il 3 giungo 2024 avrà inizio il periodo download dei codici identificativi. 

Scrivi a info@creditcast.it o prenota la tua video call dal sito www.creditcast.it per saperne di più ed essere aiutato nella presentazione della domanda e ricorda : ” Chi prima (e meglio) presenta le domande più alte ha le possibilità di ottenere contributi.”

BONUS PUBBLICITÁ 2024

L’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, il Bonus pubblicità ovvero un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione Bonus pubblicità è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione possono usufruire del Bonus pubblicità.

Sono ammessi come Bonus pubblicità gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per beneficiare dell’agevolazione Bonus pubblicità è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2024 superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nel 2023.

Per effetto di tale condizione, non possono richiedere il credito di imposta i soggetti che:

– nel 2024 registrano un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2023;
– nel 2024 registrano un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2023;
– iniziano la loro attività nel corso dell’anno 2024.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito di imposta Bonus pubblicità è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

ATTENZIONE: Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento stesso, che lo pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta Bonus pubblicità riferito agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2024 deve essere presentata dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Scrivi a info@creditcast.it o prenota la tua video call dal sito www.creditcast.it e ricorda che ” Chi prima (e meglio) presenta le domande più alte ha le possibilità di ottenere contributi.