Come previsto dal Decreto Aiuti aumentano le aliquote del Credito d’imposta formazione 4.0, previste dal Piano Transizione 4.0, che passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie. La maggiorazione non riguarda invece le grandi aziende per le quali resta fissata al 30%.

A spiegare i dettagli della nuova disciplina Credito d’imposta formazione è il decreto attuativo che il Ministero dello Sviluppo economico ha inviato alla Corte dei Conti. L’incremento spetterà solo nel caso in cui la formazione sia erogata da un soggetto qualificato esterno all’azienda e se il lavoratore accetterà di sottoporsi a un test per accertare il livello di competenze iniziale e finale.

Diverso oggi dove la formazione può essere recuperata al 50%, per il credito maturato nel 2021, svolta da un dipendente con particolari competenze. Vai qui per saperne di più ===> BANDO CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

ATTIVAZIONE DELLE NUOVE ALIQUOTE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE.

 

La maggiorazione delle aliquote Credito d’imposta formazione si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022.

Restano invariati i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano fissati a 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie imprese e a 250 mila euro per le grandi imprese.

FORMAZIONE 4.0, TRA I SOGGETTI QUALIFICATI COME COMPETENCE CENTER ED EDIH.

 

Il decreto ministeriale introduce importanti novità per quanto riguarda i soggetti a cui le imprese si possono rivolgere per le attività di formazione che danno accesso al credito maggiorato.

Di seguito informiamo che, secondo l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i soggetti qualificati ad erogare formazione in materia 4.0 sono:

– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;

– università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;

– soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

– a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;

– Istituti tecnici superiori;

A questi, il decreto attuativo va ad aggiungere:

– gli otto Competence Center 4.0;

– i 30 European Digital Innovation Hub (EDIH), vale a dire quei progetti che hanno superato l’esame della Commissione Europea per diventare poli europei di innovazione.

IL TEST PER CERTIFICARE LE COMPETENZE INIZIALI E QUELLE ACQUISITE.

L’ampliamento dei soggetti qualificati non è la sola novità contenuta nel decreto.

Altra condizione prevista per fruire delle nuove aliquote maggiorate è che il lavoratore si sottoponga a un test per certificare le competenze iniziali, sia di base che specifiche, attraverso un questionario standardizzato che sarà erogato utilizzando un’apposita piattaforma informatica, secondo le modalità che verranno indicate in un successivo decreto direttoriale che il Mise dovrà emanare entro 30 giorni.

I risultati del test serviranno al soggetto che erogherà la formazione a determinare il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti.

Anche per quanto riguarda le specifiche dei moduli di formazione, si dovrà attendere il successivo decreto direttoriale. Tuttavia, il provvedimento emanato dal Mise indica già che le attività di formazione non potranno avere durata inferiore alle 24 ore e che potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità “e-learning”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, è richiesta la “predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti”.

Dopo la formazione il dipendente dovrà poi sottoporsi a un test finale, che servirà all’ente formatore a rilasciare un attestato o attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Ulteriori dettagli sempre validi e riferiti al bando 2021 puoi trovarli a questa pagina ==> Vai al dettaglio

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