La misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” prevede un sostegno come fondo perduto per aziende agricole per la realizzazione di investimenti strutturali (materiali e immateriali) e per l’acquisto di macchinari e attrezzature. La finalità è quella di garantire la vitalità e la competitività delle aziende agricole regionali favorendone l’orientamento al mercato attraverso la ristrutturazione e l’ammodernamento delle strutture produttive e attraverso investimenti mirati a migliorare le prestazioni economiche e la sostenibilità globale.
Tale misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” è diretta a finanziare investimenti aziendali – materiali e immateriali – finalizzati a:
a) razionalizzare e a innovare processi produttivi per ridurre i costi di produzione e aumentare la produttività del lavoro;
b) diversificare e migliorare i prodotti;
c) introdurre in azienda le fasi successive alla produzione;
d) avviare forme di gestione e conduzione sostenibili e rispettose dell’ambiente, in grado di migliorare la redditività aziendale.
LA DOTAZIONE FINANZIARIA E IL CONTRIBUTO
Le risorse finanziarie previste come fondo perduto per aziende agricole sono pari a € 18.000.000,00 ripartiti come segue:
a) € 10.000.000,00 sono destinati a sostenere investimenti di importo superiore a € 200.000,00;
b) € 8.000.000,00 sono destinati a sostenere investimenti di importo inferiore a € 200.000,00.
Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di fondo perduto per aziende agricole in conto capitale del 40% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.
Il contributo a fondo perduto per aziende agricole può raggiungere il 60% degli investimenti riconosciuti ammissibili nei seguenti casi:
a) se il soggetto richiedente è un “giovane agricoltore” come definito dall’art. 2 del Regolamento UE 1035/2013 o si sia già insediato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno al presente bando;
b) se il soggetto richiedente è un’impresa che opera in zone soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del Regolamento UE 1305/2013;
c) se gli investimenti posti a base della domanda di sostegno rientrano tra le operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 1035/2013.
Il soggetto richiedente deve dichiarare, mediante compilazione di apposito allegato, di trovarsi ovvero di non trovarsi in una o più condizioni.
In ogni caso, l’intensità del sostegno pari al 60% non si applica agli investimenti finalizzati alla trasformazione e/o alla commercializzazione. Il soggetto richiedente è a tale fine tenuto a rendere la dichiarazione di cui al menzionato Allegato 2.
I BENEFICIARI
Il soggetto beneficiario della misura 4.1 deve essere un agricoltore singolo o un agricoltore associato in forma societaria che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve avere la disponibilità giuridica del terreno o dei terreni sui quali intende effettuare l’investimento: i terreni devono essere posseduti a titolo di proprietà o in ragione di un contratto di affitto. Nel caso in cui la disponibilità giuridica del terreno o dei terreni sia comprovata da un contratto di affitto, la durata residua dello stesso, rispetto al momento di presentazione della domanda di sostegno , deve essere pari ad almeno 9 anni.
Il soggetto beneficiario deve realizzare gli investimenti posti a base della domanda di sostegno esclusivamente in Abruzzo.
Il soggetto beneficiario – che esercita attività di trasformazione e commercializzazione – deve realizzare l’investimento posto a base della domanda di sostegno con la materia prima aziendale – risultante dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali – che rappresenti almeno il 60% del prodotto trasformato. Detto investimento deve avere a oggetto la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli, con esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Definizioni dei possibili beneficiari:
Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quaranta anni (40) al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.
Imprenditore agricolo: ai sensi dell’art. 2135 c.c. “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Agricoltore singolo: lavoratore autonomo titolare di un’azienda agricola di piccole dimensioni (in questo caso viene definito coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).
Agricoltori associati in forma societaria: sono agricoltori titolari di quote o azioni di società agricole, vale a dire società di persone, di capitali o cooperativa che abbia come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse, individuate dall’art. 2135 del codice civile.
Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando a fondo perduto per aziende agricole gli agricoltori singoli e gli agricoltori associati in forma societaria che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) sono sottoposti alle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
b) hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d’Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l’Ente – da meno di tre anni – in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01;
c) risultano inaffidabili. Sono inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell’attuale, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con revoca degli aiuti e recupero di importi indebitamente percepiti, senza che sia intervenuta la completa restituzione degli stessi. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore.
Il soggetto richiedente il fondo perduto per aziende agricole deve possedere – al momento della presentazione della domanda di sostegno – i seguenti requisiti:
- essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
- essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA con codice di attività agricola;
- essere iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve dichiarare di:
- essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
- essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA;
- essere iscritto all’Anagrafe delle aziende agricole, con Fascicolo Aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve impegnarsi a:
- sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel Piano di Sviluppo Aziendale;
- mantenere la destinazione d’uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
- non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo.
COSTI AMMISSIBILI
In relazione a investimenti per opere edili e per interventi strutturali, sono ammissibili al sostegno i costi connessi ai seguenti investimenti specifici:
a) realizzazione di miglioramenti fondiari;
b) costruzione e/o ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali;
c) realizzazione e ristrutturazione di strutture di stoccaggio di prodotti agricoli finalizzate anche al miglioramento della qualità del prodotto;
d)realizzazione e ristrutturazione di strutture e impianti per la produzione di energia per consumo aziendale e basata sull’impiego da fonti rinnovabili per la copertura dei fabbisogni energetici delle attività produttive aziendali;
e) realizzazione di investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica di impianti e immobili produttivi aziendali;
f) realizzazione di investimenti in strutture ed impianti per la protezione delle coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi;
g) realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale, compresi impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall’attività di trasformazione dei prodotti;
h) realizzazione di investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze;
i) acquisto di terreni non edificati ed edificati, solo se funzionali alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
Rientrano tra i costi ammissibili le spese generali, comprensive delle spese tecniche, collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti, nel limite massimo del 4%, elevato all’8% (a fattura) per lavori/opere edili, comprensivo delle spese tecniche.
I costi ammissibili sono riconosciuti esclusivamente entro i massimali previsti nei vigenti prezzari regionali.
In relazione all’acquisto di macchinari e attrezzature sono ammissibili al sostegno i costi connessi ai seguenti investimenti specifici:
– acquisto (anche in leasing) di macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione del piano di sviluppo aziendale;
– acquisto (anche in leasing) e installazione di macchinari per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato;
– acquisto (anche in leasing) di attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura sulla conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione);
realizzazione di investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze;
Rientrano tra i costi ammissibili le spese generali, comprensive delle spese tecniche, collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti, nel limite massimo del 4% comprensivo delle spese tecniche.
I costi non ammissibili sono:
In relazione a investimenti per opere edili e per interventi strutturali, non sono ammissibili al sostegno i seguenti costi:
a) costi relativi agli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
b) costi relativi agli interessi passivi e all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui l’IVA non sia recuperabile;
c) i costi non riconducibili alle voci di prezzario, quando previsto;
d) i costi di mera sostituzione di impianti e macchinari;
e) i costi di realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme unionali obbligatorie;
f) i costi relativi a investimenti per l’irrigazione riferiti all’art. 46 del Reg. (EU) 1305/2013;
g) i costi di realizzazione o di ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e per l’acquisto dei relativi arredi.
Non sono ammissibili ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Reg. (EU) 1305/2013 i costi per l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e loro messa a dimora.
In relazione all’acquisto di macchinari e attrezzature (solo nel caso in cui siano parte di un progetto che preveda la realizzazione di investimenti per opere edili e per interventi strutturali) non sono ammissibili al sostegno i seguenti costi:
i. costi relativi agli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di sostegno;
ii. costi relativi agli interessi passivi e all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui l’IVA non sia recuperabile;
iii.costi per l’acquisto di beni e attrezzature usate;
iv.costi per l’acquisto di veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di camion, fuoristrada, pick-up e similari;
v.costi per la mera sostituzione di impianti e macchinari;
vi.costi per l’acquisto di beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente il loro utilizzo nell’ambito di un singolo ciclo produttivo;
vii. costi per la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme unionali obbligatorie.
Nel caso di leasing, non costituiscono costi ammissibili quelli relativi al margine del concedente, del rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.
Non sono ammissibili ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Reg. (EU) 1305/2013 i costi sostenuti per l’acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all’aiuto, animali, piante annuali e loro messa a dimora.
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Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100 e la soglia minima per la valutazione della domanda è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
AREA GEOGRAFICA: Abruzzo
SCADENZA: bando in apertura
BENEFICIARI: micro impresa, PMI
SETTORI: agricoltura, silvicoltura e pesca
SPESE FINANZIATE: attrezzatura e macchinari, opere edili e impianti, risparmio energetico, spese generali
TIPO CONTRIBUTO: fondo perduto
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