Spesso quando si parla di finanza agevolata viene richiesta la definizione di Piccola e Media Impresa.

La definizione di PMI ==> ASCOLTA LA PUNTATA 

Infatti molte agevolazioni sono riservata a società che hanno questi parametri che si rifanno al regime De MINIMIS ovvero al totale di agevolazioni che le medesime possono ricevere nel corso degli ultimi 3 anni. Le società che infatti non risultano all’interno di questo perimetro risultano GRANDI IMPRESE e, per dimensione, non hanno accesso a tale plafond oltre che a numerose agevolazioni che rientrano proprio in questo regime definito DE MINIMIS.

Il calcolo della definizione di PMI serve anche nel momento in cui la società interessata richiede tramite una banca l’accesso diretto (o indiretto attraverso un Confidi) alla garanzia del Fondo Centrale (o garanzia dello Stato).

Essendo questa forma di garanzia vissuta e riconosciuta come una vera e propria agevolazione all’interno del modulo di richiesta al Fondo (Allegato 4) viene espressamente richiesto questo calcolo che coinvolge oltre ai dati della società interessata quelli di eventuali società collegate e partecipate. 

I parametri da rispettare, secondo la raccomandazione CE del 6 Maggio 2003 recepita dal D.M. il 18 Aprile 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 Ottobre 2005), per essere una micro, piccola e media impresa sono:

 

MODALITÀ DI CALCOLO DEI PARAMETRI

Oltre ai dati della singola società bisogna valutare se ci sono partecipazioni o collegamenti con altre società.

In questo caso si definisce AUTONOMA l’impresa che non può essere definita “associata” o “collegata” e non ha collegamenti di fatto con altre società.

Sono ASSOCIATE le PMI che detengono, da sole o insieme ad una o più imprese “collegate”, almeno il 25% del capitale o diritti di voto di un’altra impresa e non più del 50%.

COLLEGATE sono quelle fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) detiene la maggioranza (almeno il 51%) dei diritti di voto di un’altra impresa (controllo di diritto);

b) dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);

c) esercita un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria (controllo contrattuale);

d) esercita il controllo della maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci (patti sociali).

Sono “collegate” anche le imprese controllate – secondo la vigente normativa nazionale (art.2359 c.c.) riconducibili ai punti a),b) e c) precedenti – dalla stessa persona o stesso gruppo di persone fisiche e che operano nello stesso comparto di attività (medesima divisione della classificazione ISTAT, ovvero fatturato infra-gruppo pari almeno al 25% del totale).

Per le “associate” si sommano i dati dell’impresa in questione con quelli delle imprese situate immediatamente a monte o a valle in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti.

Per le “collegate” i dati si desumono dal bilancio consolidato; in assenza di questo si sommano (al 100%) i dati delle imprese in questione.

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